seguici su facebook seguici su twuitter

Novità legislative in materia di Diritto di Famiglia

Avv. Cristiana Casalegno

 

Recentemente il Parlamento (la Camera dei Deputati e il Senato in sessioni separate) hanno approvato alcune importanti disegni di legge in materia di diritto di famiglia. Ma vediamo con ordine quali sono:

UNIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEI FIGLI

In data 16/5/2012 il Senato  ha approvato il disegno di legge n. 2805 sull’unificazione dello stato giuridico dei figli siano essi legittimi (nati in costanza in matrimonio) oppure naturali (nati fuori dal matrimonio).

In particolare il testo modifica alcuni articoli del codice civile quali l’art. 74 sulla parentela (vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite sia se nati durante il matrimonio che fuori o se adottivi minorenni), l’art. 250  che limita a quattordici anni (anziché sedici) il riconoscimento del figlio senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, l’art. 258 ai sensi del quale il riconoscimento produce effetto non solo riguardo al genitore che lo ha fatto (come era in precedenza) ma anche nei confronti dei suoi parenti, l’art. 315 che prevede lo stesso stato giuridico per tutti i figli e l’inserimento di un nuovo articolo del codice civile l’art. 315 bis che disciplina i diritti e doveri del figlio (diritto di essere mantenuto, educato, istruito ecc… ed il dovere di rispettare i genitori) ed in generale la sostituzione in tutti gli articoli del codice della parola figli legittimi o naturali con la parola “figli”. Il disegno di legge esamina distingue inoltre le competenze del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario riservando al primo i provvedimenti previsti dai seguenti articoli del codice civile: l’art. 84 (matrimonio per i minori di età), 90 (nomina del curatore speciale per il minore), 330 (decadenza della potestà sui figli), 332, 333, 334, 335 (reintegrazione della potestà, condotta pregiudizievole del genitore verso i figli) e 371 (tutela dei figli minori). Il progetto di legge prevede, infine, una modifica all’art. 35 del DPR 3/11/2000 n. 396 nella parte in cui stabilisce che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi non superiori a tre.

 SEZIONI SPECIALIZZATE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

In questi giorni viene discussa dal Parlamento  un disegno di legge per l’attuazione di sezioni specializzate per tutte le controversie riguardanti la materia di persone e famiglia. In particolare il progetto prevede l’istituzione di una sezione specializzata sul diritto di famiglia presso ogni Tribunale affidando la trattazione delle relative cause esclusivamente a magistrati togati. Pertanto, mentre ora le questioni afferenti al diritto di famiglia e allo stato e capacità delle persone sono distribuite tra tribunale per i minorenni, giudice tutelare e tribunale ordinario, con la riforma tutto dovrebbe accentrasi in un’unica sezione del Tribunale.

 

PROGETTO PER UN NUOVO PROCESSO UNITARIO IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Oggi la materia del diritto di famiglia è disciplinata da norme specifiche del codice civile e di procedura civile con procedure ad hoc.  Infatti, come ho già accennato nei precedenti articoli in cui analiticamente ho trattato la separazione e la modifica dei provvedimenti in materia di separazione e divorzio, le procedure sul diritto di famiglia sono di per sé atipiche e piuttosto complesse (udienza presidenziale, provvedimenti temporanei e provvisori da parte del Presidente, udienze istruttorie ecc…). Il progetto di legge tenderebbe a snellire tali procedure rendendole simili alla presentazione di un qualsiasi ricorso d’urgenza  con tempi ovviamente più rapidi rispetto a quelli attuali  (prima udienza entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, costituzione del convenuto almeno venti giorni antecedenti all’udienza, sentenza con relativo accoglimento o rigetto delle domande).

DIVORZIO BREVE

Uno dei progetti di legge che, a breve, dovrebbe essere approvato dal Parlamento è quello del divorzio breve che modificherebbe alcuni articoli del codice civile e, in particolare, l’art. 3 della legge sul divorzio (legge 898/70). Attualmente per poter presentare la domanda di divorzio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio se la celebrazione è avvenuta con rito concordatario oppure di scioglimento del matrimonio se è avvenuta con rito civile) è necessario che trascorrano almeno tre anni dalla data in cui i coniugi sono comparsi, per la prima volta, avanti il Presidente del Tribunale. Nel progetto di riforma, invece il periodo e minimo dovrebbe essere solo un anno (se non ci sono figli minori e se la separazione si è conclusa con l’omologa ) oppure di sei mesi (se non ci sono figli o se ci sono solo figli ultra quattordicenni).

 

Share

Un Commento

  1. I really appreciate this post. I?

Rispondi a Eric Nathaniel Wilson Annulla risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>