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La Separazione Consensuale

Avv. Cristiana Casalegno

 

La separazione consensuale si differenzia da quella giudiziale per le sue caratteristiche di semplicità del rito e di rapidità del giudizio e perché sono i coniugi stessi che decidono le condizioni sulle quali si deve basare l’interruzione del loro rapporto coniugale.

Prima di analizzare le tappe che i coniugi devono percorrere per arrivare all’omologa della separazione consensuale, ritengo opportuno precisare che con la separazione si “allenta” il vincolo coniugale in quanto le parti continuano ad essere sposate  e, solo con la cessazione degli effetti civili (se il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario) o scioglimento del matrimonio (se il matrimonio è stato celebrato con rito civile) – più comunemente detto divorzio – si può considerare la fine del matrimonio (e il venir meno dei diritti successori tra i coniugi).

Analizziamo ora le tappe fondamentali che i coniugi devono seguire qualora decidano di interrompere il loro rapporto coniugale:

1)     Cercare, quando possibile, di dialogare con il proprio coniuge per concordare le condizioni della separazione e, successivamente, contattare un avvocato (che può essere lo stesso per entrambi i coniugi oppure si possono scegliere professionisti diversi) per analizzare le questioni che dovranno essere proposte al Giudice.  Se invece è impossibile dialogare con il proprio coniuge allora è necessario recarsi sin da subito  da  un avvocato che provvederà ad inviare una lettera all’altra parte invitandolo a mettersi in contatto o personalmente o tramite un legale di fiducia e ciò al fine di creare i presupposti per addivenire ad una separazione consensuale. Ovviamente le condizioni che i coniugi devono proporre cambiano a seconda delle tipologie di vita dei singoli soggetti ma in ogni caso devono prevedere i seguenti punti:

a)                     Assegnazione della casa coniugale (se è in locazione o se è in proprietà). L’assegnazione significa che uno dei coniugi può continuare ad abitare nell’immobile, provvedendo alle spese ordinarie e di riscaldamento mentre quelle straordinarie spettano all’intestatario o agli intestatari. Se i coniugi sono comproprietari della casa coniugale possono decidere che uno dei due (ove ne sussista la possibilità economica) acquisti la parte dell’altro: in tal caso devono essere corrisposte le sole spese notarili mentre nessun altro importo è dovuto .

b)                     Affidamento dei figli minorenni e modalità di visita degli stessi da parte dei genitori con previsione anche delle festività natalizie, pasquali  e delle ferie estive. Solitamente i figli trascorrono con il genitore con il quale non convivono una o due pomeriggi/sere alla settimana oltre a week end alternati. Dal 2006 è diventata regola l’affidamento congiunto o condiviso (ed eccezione l’affidamento esclusivo);

c)                      Modalità di corresponsione di contributo al mantenimento per i figli che deve essere stabilito in proporzione ai redditi di ciascun genitore. Il contributo deve essere versato mensilmente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche purchè preventivamente concordate tra i coniugi  e documentate:

d)                     Corresponsione di contributo al mantenimento per il coniuge economicamente più debole (ove il caso)anche solo per un periodo di tempo limitato;

e)                     Divisione dei conti correnti bancari  e di ogni altro bene che i coniugi hanno in comunione e che desiderano venga diviso.

Con la separazione legale opera automaticamente anche la separazione dei beni.

2)     Sottoscrivere avanti il legale scelto per l’assistenza in giudizio la delega necessaria per consentire allo stesso il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale. Il ricorso, redatto dall’avvocato, dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, dei loro difensori, la data del matrimonio (specificando se è stato celebrato con rito concordatario o civile), i nomi e la data di nascita dei figli, la dichiarazione della loro impossibilità a proseguire il rapporto coniugale, la richiesta al Presidente del Tribunale a voler  convocare avanti a sé i coniugi per pronunciare (previo tentativo di conciliazione) la loro separazione personale alle condizioni che gli stessi intendono proporre e, conseguentemente le condizioni della separazione;

3)     Presentarsi, con l’assistenza del difensore, avanti il Presidente del Tribunale nel giorno ed ora che i fissati. L’udienza si svolge in modo semplice ed in tempi brevissimi: il Presidente dopo aver letto i dati anagrafici dei coniugi ed aver chiesto agli stessi se sono realmente intenzionati a volersi separare, legge ad alta voce le condizioni che sono state proposte e, se non sussistono gravi violazioni, invita le parti a voler sottoscrivere le condizioni stesse ed a firmare l’istanza per l’omologa. La separazione, infatti pur decorrendo da tale giorno necessita dell’omologa che può essere concessa solo dopo che il Pubblico Ministero ne ha dato l’approvazione.

4)     Dopo circa un mesetto (a seconda del carico di lavoro dei singoli Tribunali) l’avvocato consegnerà al proprio assistito la copia della separazione omologata. Tale documento dovrà essere conservato con estrema cautela  e potrà essere utilizzato sia per questioni burocratiche (assegni famigliari, assegnazione casa popolare ecc…) che per proporre (se si desidera), trascorsi tre anni dalla data di comparizione dei coniugi avanti il  Giudice, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

Prima di concludere questa breve descrizione sulla separazione consensuale alcune breve riflessioni:

a)     La separazione consensuale è come, già detto, più rapida rispetto a quella giudiziale. I tempi variano a secondo dei carichi di lavoro di ogni Tribunale (in quelli più grandi i tempi sono di circa quattro – cinque mesi dal deposito del ricorso) e la procedura si esaurisce in un’unica udienza (a differenza della giudiziale  che può durare diverse udienze);

b)     La separazione consensuale è meno “pesante”dal punto di vista psicologico ed emotivo. Considerando che per un comune individuo può essere già traumatico interrompere il rapporto coniugale lo è ancor di più se si devono affrontare udienze pesanti in cui ciascun coniuge  dice di tutto e di più sull’altro coniuge e. amici e parenti  devono essere portati avanti al Giudice, per essere sentiti come testimoni, parenti ed amici.

c)      Se una separazione inizia come giudiziale può trasformarsi, nel corso del giudizio, in separazione consensuale. In tal caso è sufficiente avvertire il Giudice che convocherà le parti per la sottoscrizione del relativo verbali;

d)     Ovviamente non tutte le separazioni nascono come consensuali perché a volte tra i coniugi sorgono controversie che a prima vista appaiono insormontabili ma, quando è possibile, con una piccola rinuncia si ottiene lo stesso risultato con minor  fatica;

e)     Affrontare una separazione non è facile … ma è bene ricordare che dopo la tempesta torna sempre il sereno ……. Solitamente il periodo più brutto e  più difficile si attraversa quando si devono decidere le condizioni, poi inizia la discesa.

 

Avv. Cristiana Casalegno

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